«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è
punito con la reclusione da sei a dodici anni.»
Tipologia di reato:
Reato proprio.
La lettera dell’articolo specifica, infatti, che autore del reato di cui all’art. 317 cp possa essere solo il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ossia solo chi eserciti una pubblica funzione.
Tuttavia in dottrina è ammesso che soggetto attivo possa essere anche il funzionario di fatto, purché la
vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità siano voluti effettivamente dal pubblico
ufficiale, anche se attraverso l’intermediazione del terzo.
Data la qualità richiesta dall’autore ai fini dell’integrazione del delitto in commento, tale fattispecie può
definirsi anche estorsione qualificata dalla natura del colpevole, in quanto l’estorsione assume ulteriore
rilievo dalla qualifica del soggetto che la pone in essere.
Persona offesa del reato:
La concussione viene definita una fattispecie di reato plurioffensiva; ciò in quanto il bene giuridico
tutelato è in generale il corretto servizio ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione – nello
specifico, il decoro, la fedeltà e la correttezza di chi al suo interno esercita pubbliche funzioni. Tuttavia,
persona offesa dalla condotta è indubbiamente anche il soggetto passivo contro cui la costrizione –
coazione psichica – viene esercitata dall’esercente pubbliche funzioni.
Condotta penalmente rilevante:
Affinché il reato de quo possa ritenersi integrato, è necessario che l’esercente la pubblica funzione, abusi
della sua qualità o dei suoi poteri generando nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da non
lasciargli margini di discrezionalità in ordine alla richiesta avanzata.
La norma richiede, quindi, che tale abuso debba essere esercitato dal soggetto che detiene qualità o poteri pubblici in modo difforme rispetto allo scopo per il quale ne è deputato.
Fino a qualche anno fa, il reato di Concussione prevedeva due tipi di condotte distinte – l’una per
costrizione e l’altra per induzione – ma nel 2012, tale ultima modalità di azione, è disciplinata
autonomamente dall’art. 319 quater c.p., il quale recita «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con
la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro
anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono
superiori a euro 100.000.»
Oggi, quindi, il reato di cui all’art. 317 c.p. si integra solo qualora il soggetto esercente una pubblica
funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un’azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento.
Sono, poi, configurabili due tipi di costrizioni; l’una assoluta – per cui il soggetto passivo viene privato di
qualsiasi potere di autoderminazione – ed una relativa – per cui la vittima mantiene una seppur limitata
libertà di scelta tra l’accondiscendere alla minaccia del male ingiusto od il subire le prospettate
conseguenze negative in caso di rifiuto.
Elemento soggettivo del reato:
Per l’integrazione di tale fattispecie di reato viene richiesto il dolo generico, che implica la coscienza e
volontà di obbligare la vittima a fare o promettere qualcosa.
Elemento oggettivo del reato:
L’evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità che il
soggetto passivo è costretto a dare o promettere per evitare il danno ingiusto prospettatogli dall’autore in caso di rifiuto.
Mentre riguardo alla dazione o promessa di denaro non ci sono dubbi interpretativi, il concetto di altre
utilità ha sollevato accese discussioni in giurisprudenza e dottrina; alcuni ritenevano potessero consistere in qualsiasi vantaggio o piacere (anche favori sessuali od altri atti riprovevoli), mentre alcuni, in ottica più restrittiva, in vantaggi di tipo patrimoniale – comunque oggettivamente apprezzabili – o professionale, come l’accrescimento del proprio prestigio o della propria considerazione lavorativa. Ad ogni modo, quale che sia il tipo di vantaggio, questo deve necessariamente essere indebito – ossia non dovuto per legge o per consuetudine – a fronte della prospettazione di un male ingiusto, in caso di suo rifiuto, ai danni del soggetto passivo.
Per parte della giurisprudenza, l’avverbio indebitamente non qualificherebbe tanto l’oggetto della pretesa dell’esercente una pubblica funzione – che potrebbe di per sé anche non essere oggettivamente illecita – quanto le modalità estorsive della sua richiesta e della sua realizzazione consistenti in costrizioni e minacce.
Ancora, parte della giurisprudenza ritiene che l’abuso costrittivo del pubblico agente non debba
necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendosi anche attuare mediante minacce
implicite od allusive, purchè comunque idonee ad incutere nella vittima il timore di un danno ingiusto,
coartandone così la volontà e assoggettandolo ai voleri dell’autore.
Consumazione e natura del reato:
Il delitto di cui all’art. 317 c.p. viene genericamente definito istantaneo in virtù del suo perfezionamento al
momento della sola promessa.
Tuttavia in dottrina si discute di un’ipotesi di reato a consumazione frazionata o prolungata, in quanto
l’eventuale dazione successiva all’impegno assunto dal soggetto passivo, ancorché rappresenti post factum non rilevante, posticipa di fatto il decorrere del termine prescrizionale.
Arresto:
consentito in flagranza (art. 381 c.p.p.)
Fermo di indiziato di delitto:
consentito (384 c.p.p.)
Misure cautelari personali:
consentite (artt. 280-287 c.p.p.)
Autorità giudiziaria competente:
Tribunale Collegiale.
Tentativo:
Configurabile. Perché il reato in commento si configuri nella forma tentata è sufficiente che l’autore ponga in essere una condotta intimidatoria tale da poter astrattamente soggiogare la vittima, indipendentemente da che poi questa si pieghi concretamente alla minaccia.
«Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l’oggettiva efficacia intimidatoria
della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di
soggezione.» Cass. pen. n. 38658/2019.
Prescrizione:
12 anni.
Procedibilità:
Reato procdibile d’ufficio. Non è necessaria la querela della persona offesa, essendo sufficiente che
l’Autorità giudiziaria ne venga a conoscenza.
Pene accessorie:
Le pene accessorie seguono automaticamente la condanna per il delitto di cui all’art. 317 c.p.; l’art. 317
bis, infatti, recita «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore
a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, primo comma, la
condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né
superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, secondo
comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del
presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.»
LA GIURISPRUDENZA
Cassazione penale, SS.UU., 14/04/2014 n. 12228
«Sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente fattispecie di concussione
per costrizione ed il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l’effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione.»
Cassazione penale sez. VI, 10/03/2015, n. 22526
«Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o
autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure
quando quest’ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il
delitto di cui all’art. 317 c.p. richiede che l’agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima.»
Cassazione penale, Sez II, 29/05/2015 n. 23019
«In tema di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 75 della
legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando
delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare
margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si
determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue
che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si
estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione
psicologica cogente in capo al soggetto passivo.»
Cassazione penale, Sez. VI, 07/03/2016 n. 9429
«Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è
caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua
mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave
limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé,
viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una
utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen.
introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno,
pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario
il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della
prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che
giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.»
Cassazione penale, Sez VI, 23/01/2020 n. 14782
«In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la indebita richiesta di denaro da parte del
pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata dalla vittima, non integra il delitto di tentata
concussione, ma quello di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 322, comma terzo, cod. pen.,
qualora difettino gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico
ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri.»
Cassazione penale, Sez. VI, 01/12/2020 n. 8041
«In tema di tentata concussione, l’idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la
sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all’effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi.»
Cassazione penale, Sez. VI, 07/03/2023 n. 17918
«In tema di concussione, l’azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica
soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una
condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l’utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.»
Cassazione penale sez. VI, 19/10/2023, n.15641
«In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando
delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare
margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si
determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è
sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione
obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo.»