Estorsione art. 629 c.p.

07 Febbraio 2024

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.»

Per maggior chiarezza espositiva, le circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p. sono: «1) se la violenza o minaccia e’ commessa con armi o da persona travisata, o da piu’ persone riunite;2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita’ di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia e’ posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto e’ commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;3-ter) se il fatto e’ commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;3-quinquies) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o piu’ delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre conaltra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni (…).»

Procedibilità:

d’ufficio.

Non è necessario che la vittima sporga querela.

Il fatto può essere infatti denunciato da chiunque; anche da chi ne sia venuto a conoscenza pur non essendone vittima diretta. Affinché inizi un proceedimento penale nei confronti dell’autore del reato, è sufficiente che all’Autorità Giudiziaria pervenga la notizia di reato.

Tipologia:

Reato comune.

Autore del reato può essere chiunque: non è richiesto che l’autore del reato ricopra una determinata qualifica o abbia rapporti con la vittima.

Condotta penalmente rilevante:

La forma di esecuzione del reato è vincolata: ai fini dell’integrazione del reato è necessario che l’autore operi con violenza o minaccia di un male ingiusto in grado di modificare la volontà del soggetto passivo. Non sono altresì vincolate le modalità concrete di attuazione della condotta; la minaccia, intesa come violenza psichica, può essere scritta od orale, esplicita o sottesa, finanche specifica od indeterminata.

Ex multis, Tribunale Nola n.1494/2023 ha infatti specificato che «L’estorsione richiede, per la sua configurabilità, l’utilizzo di violenza e minaccia da parte del soggetto agente al fine di costringere la vittima a fare o omettere qualcosa per un proprio illecito profitto con danno altrui. Dunque la violenza e la minaccia devono essere tali, dirette ed idonee a coartare la volontà della vittima, non rilevando invece le modalità in concreto con cui la condotta si concretizza.».

Ad ogni modo, perché possa ritenersi integrato concretamente il reato di estorsione, è essenziale che la minaccia dell’agente provochi un timore tale nella persona offesa da portarla a compiere determinati atti od omissioni che, senza quella coartazione, non avrebbe mai compiuto (si pensi a disposizioni patrimoniali).

Natura del reato, consumazione e configurabilità del tentativo:

Il reato di estorsione è un reato c.d. istantaneo e di evento.

Istantaneo perché si perfeziona nel momento in cui l’autore pone in essere la condotta vietata dall’ordinamento e che, in questo caso, coincide altresì con il momento in cui viene prodotta l’offesa al bene tutelato dalla norma. Di evento perché, affinché si configuri concretamente, l’ordinamento richiede che si perfezionino quattro momenti: la coartazione della volontà della vittima; il compimento di un atto di disposizione (conseguenza della coartazione); il danno altrui (tendenzialmente patrimoniale) e il profitto ingiusto (non necessariamente economico).

In alcuni particolari casi – quando cioè il profitto ingiusto consista nell’ottenimento di vantaggi frazionati o reiterati per un lasso di tempo – la condotta è definita secondo una parte della Giurisprudenza “a consumazione prolungata”; l’orientamento maggioritario però ritiene che il delitto si perfezioni già con la ricezione della prima soluzione e che le eventuali dazioni successive siano utili a connotarne la serietà in ottica di escalation di gravità e di quantificazione della pena.

E’ configurabile il tentativo: essendo un reato di evento, è configurabile il delitto tentato ogni volta in cui alla realizzazione della condotta estorsiva non faccia seguito l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice, ossia il raggiungimento dello scopo (genericamente inteso) perpetrato dall’autore.

Prescrizione:

La prescrizione è una modalità di estinzione del reato, prevista dagli artt. 157 c.p. e ss, che si realizza – salvo fenomeni incidenti sul suo decorso – quando, a causa del prolungato trascorrere del tempo, lo Stato esaurisce il proprio interesse a punire un soggetto in relazione ad un determinato comportamento che costituisce reato. Come riporta la norma, la prescrizione penale viene calcolata con il tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista per il determinato reato e comunque un tempo non inferiore a 6 anni.

Nel reato in esame, al primo comma la pena massima prevista è dieci anni e quindi il termine di prescrizione base, al netto di eventuali aumenti o interruzione, è 10 anni , mentre la forma aggravata prevista dal secondo comma, prevedendo un massimo edittale di venti anni, avrà un termine prescrizionale di altrattanti 20 anni.

RAPPORTO CON ALTRI REATIArt. 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. «Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente (cfr. al fine di esercitare un preteso diritto), e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206. La pena e’ aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.»

Procedibilità:

A querela della persona offesa entro 3 mesi.

Ai fini della procedibilità, è necessario che la persona offesa (vittima del reato) manifesti la volontà che si proceda nei confronti dell’agente in ordine al fatto.

Tipologia:

Reato comune o Reato proprio esclusivo.

Dalla formulazione della norma, autore del reato può essere chiunque. Parte della Giurisprudenza ritiene, però, che tale delitto possa essere integrato solo da chi vanta (o ritiene di vantare) un diritto; ossia legittimato a commetterlo sarebbe solo il titolare dell’ipotetico diritto, oppure colui che per suo conto lo intenda esercitare.

La S.C. ha infatti stabilito che «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto.» (Cass. pen., Sez. II, n. 46288/2016).

Condotta penalmente rilevante:

Anche nel reato previsto dall’art. 393 c.p., la forma di esecuzione del reato è vincolata: ai fini dell’integrazione del reato è necessario che l’autore operi con violenza, intesa come costrizione psichica o fisica, o minaccia di un male ingiusto, indipendentemente dalle concrete modalità di azione.

Natura del reato, consumazione e configurabilità del tentativo:

Reato cd. istantaneo e (secondo l’orientamento prevalente) di evento.

La consumazione del reato coinciderebbe con il momento in cui l’autore raggiunge con modalità illecite il proprio scopo; inteso, quest’ultimo, come l’obbiettivo prefissato dall’autore che egli ritiene legittimo ed azionabile giudizialmente.

Può pertanto configurarsi il tentativo ogni volta in cui la condotta violenta o minacciosa non raggiunga l’obbiettivo prefissato dall’autore.

Prescrizione:

Il delitto di cui all’art. 393 c.p. si prescrive in 6 anni.

Elemento psicologico: cosa differenzia il reato di Estorsione di cui all’art. 629 c.p. dal delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone previsto dall’art. 393 c.p.

In entrambe le fattispecie in esame l’elemento psicologico richiesto è il dolo specifico.

Il criterio discretivo tra le due ipotesi delittuose si fonda però sulle diverse finalità perseguite dall’agente: mentre nel reato di cui al 629 c.p. l’autore agisce al fine di ottenere per sé o per altri un profitto oggetto di una pretesa del tutto illegittima, nel delitto previsto dall’art. 393 c.p., l’autore, pur nella medesima consapevolezza e volontà di usare violenza o minacce contro la persona, agisce nella ferma convinzione di essere titolare di un suo diritto giudizialmente azionabile. In altre parole, nel reato di Esercizio arbitrario, l’agente sceglie di perseguire le proprie ragioni – ritenute legittime – con modalità “inappropriate”, piuttosto che adire le competenti Autorità e affidarsi alla giustizia.

Nell’estorsione, invece, il fine prefissato è del tutto contra ius e l’agente ne è perfettamente cosciente.

Massime giurisprudenziali

Cassazione Penale, sez. II, n. 232796/2021 «Anche se non perfettamente sovrapponibili sul piano materiale, i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione si distinguono per l’elemento psicologico giacchè soltanto nel primo l’agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto. A tal fine, tuttavia, è bene che l’agente coltivi una pretesa esattamente corrispondente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico.»

Tribunale Frosinone, 01/02/2022, n.2184 «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Mentre nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p. l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto.»

Cassazione Penale, SS.UU. n. 29541/2020 «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.»

Cassazione Penale, sez II, n. 34775/2023 «In tema di estorsione, la prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di estorsione della condotta di un soggetto che, con la minaccia del licenziamento, aveva costretto il lavoratore ad accettare una retribuzione inferiore a quanto spettantegli, rinunciando a pretendere il dovuto adeguamento).»