LA VIOLAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: il reato di cui all’art. 387 bis c.p.

06 Maggio 2024

Le misure cautelari sono dei provvedimenti immediatamente esecutivi applicati dal giudice nei confronti di un individuo in una fase precedente al giudizio di accertamento del reato per il quale questo è indagato. Il legislatore intende tutelare le persone offese vittime di determinati reati, prescindendo dall’accertamento preventivo in merito alla responsabilità penale del soggetto in ordine al reato presupposto per il quale la cautela viene applicata.

Accertamento del reato che, comunque, interverrà all’esito del processo e che potrà comportare la decadenza della misura stessa.

Il legislatore all’art. 273 cpp specifica le condizioni generali di applicabilità di tali misure prevedendo:

1.Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Il legislatore specifica che le misure cautelari vadano disposte sulla base dei criteri individuati dall’art. 274 cpp, ossia:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;

Il legislatore all’art. 275 cpp individua altresì i criteri di scelta delle misure, stabilendo che, tenendo conto dalla gravità della condotta contestata e della personalità dell’indagato, il giudice debba applicare la misura più adeguata e concretamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso di specie.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui rit­iene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

LE MISURE CAUTELARI PREVISTE DAGLI ARTT. 282 BIS E TER C.P.P.





Le due misure cautelari sopra citate, introdotte a partire dai primi anni duemila con la Legge n. 154 del 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari“, sono state entrambe recentemente modificate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 168 del 2023.

L’intento del legislatore è stato quello di introdurre maggiori tutele in favore delle vittime di violenze – siano esse fisiche o psichiche – e di abusi all’interno del nucleo familiare.

In particolare dal dicembre 2023, il comma 6 dell’art. 282-bis cp ha subìto l’aggiunta dell’ultimo periodo: prevedendo oggi che debba essere imposta all’indagato anche la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa a non meno di 500 mt e modalità di controllo più stringenti e specificando che, qualora l’indagato rifiuti tali modalità di controllo, ad egli possa essere applicata in aggiunta altra misura cautelare più afflittiva.

L’art. 282-ter cp, ha invece subito l’aggiunta dei commi 3 e 4, prevedendo ora che il giudice possa vietare all’indagato di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa e con i prossimi congiunti della stessa, specificando che, qualora vi fossero esigenze lavorative od abitative, il giudice può autorizzare la frequentazione dei luoghi indicati ma prescrivendone le modalità.

Come per la misura “gemella” dell’art. 282-bis cp, anche nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il legislatore ha introdotto la possibilità di applicare – anche congiuntamente – una misura più afflittiva, qualora l’indagato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo tramite braccialetto elettronico oppure quando le Forze dell’Ordine delegate all’esecuzione comunichino l’impossibilità tecnica di procedere con le suddette modalità – ossia quando, come di frequente accade, non siano disponibili od in dotazione i dispositivi elettronici il cui utilizzo è disciplinato dall’art. 275 bis cpp..

Presupposto per l’applicazione di dette misure cautelari è comunque una prognosi condotta ex ante sulla probabilità che il soggetto possa reiterare la condotta per la quale è sottoposto a procedimento penale. Il giudice dovrà quindi ritenere che sussista in capo all’indagato un concreto ed attuale pericolo che persista nella condotta intimidatoria ai danni della persona offesa.

Le due misure citate vengono spesso applicate congiuntamente; e ciò, nell’ottica del legislatore, al solo fine di bilanciare quanto più possibile i due interessi distinti e contrari sottesi all’ordinamento giuridico: sicurezza della persona offesa e libertà personale dell’indagato. La congiunta applicazione, quindi, non ha lo scopo di punire più severamente il sottoposto, quanto piuttosto di evitare l’imposizione di una misura più afflittiva – come la custodia in carcere – quando le esigenze cautelari sottese, si ritiene, possano essere comunque ed ugualmente preservate da due misure nel complesso meno afflittive e limitanti la libertà personale dell’indagato.

IL REATO DI CUI ALL’ART. 387 BIS CPViolazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’art. 387 bis c.p., introdotto dalla L n. 69 del 2019, punisce chi non ottempera ad un provvedimento del giudice con il quale venivano applicate le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitalmente frequentati dalla persona offesa previsti dagli art. 282 bis e ter del codice di procedura penale.

Il legislatore, nel punire l’autore, persegue l’interesse dell’ordinamento a che ogni individuo nel territorio nazionale, assoggettato ad un povvedimento del Giudice, segua alla lettera gli obblighi a questo imposti dal Tribunale.

E ciò, indipendentemente dal fatto che sia già stato accertato o meno il reato per il quale tali misure cautelari venivano applicate. Le misure cautelari – come quelle previste dagli art. 282 bis e ter c.p.p. – si ripete, vengono applicate per ovviare al rischio che un soggetto, già segnalato alle Forze dell’ordine per aver minacciato l’integrità fisica o morale di una persona, reiteri tale condotta mettendo in concreto pericolo la vittima. La norma in questione, quindi, persegue una finalità preventiva all’integrazione di reati contro vittime che l’ordinamento ritiene più deboli, ponendo un effetto inibitorio all’inosservanza delle suddette misure cautelari. La disposizione è, infatti, conforme ai principi della Convenzione di Istanbul, la quale ha imposto agli stati firmatari l’adozione di interventi normativi tesi a punire penalmente l’inosservanza delle ordinanze di ingiunzione o di protezione.

Persona offesa del reato: l’art. 387 bis c.p. è un reato plurioffensivo; il bene giuridico tutelato dalla norma è sia la vittima, o presunta tale, del reato presupposto per il quale la misura cautelare veniva applicata, che l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di applicazione. L’interesse sotteso cui mira la disposizione è, infatti, la corretta esecuzione dei provvedimentii emessi e non – solo – l’integrità fisica o psicologica della vittima.

La giurisprudenza sul punto ritiene, infatti, irrilevante per l’integrazione del reato in commento la successiva sentenza di assoluzione dell’autore in ordine al preato presupposto o la remissione della querela da parte della vittima, in quanto ritiene che vada punita la coscienza e volontà del soggetto di disobbedire all’ordine impostogli dall’Autorità giudiziaria; ancorché tale ordine – a seguito dell’accertamento di responsabilità dell’indagato in relazione al reato presupposto – si ritenesse a posteriori non dovesse essere impartito.

Tipologia di reato: proprio

Ancorché la lettera dell’articolo in commento utilizzi l’espressione “chiunque”, soggetto attivo del reato di cui all’art. 387 bis cp può essere solo l’individuo sottoposto alla misura cautelare del Allontanamento dalla casa familiare e del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Solo costui, infatti, essendovi sottoposto, può disattendere l’ordine impartitogli dal Giudice.

Condotta penalmente rilevante: il non aver ottemperato al provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria. La condotta non è vincolata ad una particolare forma e pertanto qualsiasi modalità di azione – od missione – contraria all’ordine impartito può astrattamente integrare la fattispecie di cui all’art. 387 bis cp.

Custodia cautelare in carcere: consentita.

Procedibilità: d’ufficio. Non è necessaria la querela della persona offesa, essendo sufficiente che l’Autorità giudiziaria ne venga a conoscenza.

LA GIURISPRUDENZA

Cassazione penale sez. VI – 17/12/2020, n. 2242

In tema di misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente quali siano i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall’imputato, costui deve immediatamente allontanarsene.

Cassazione penale sez. un. 29/04/2021, n. 39005

Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.

Cassazione penale sez. VI – 03/12/2021, n. 4208

Va confermata l’ordinanza di sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la misura degli arresti domiciliari, per l’uomo che ha violato tale prescrizione prendendo in affitto un appartamento vicino alla abitazione delle vittima, risultando irrilevante la circostanza relativa al mancato trasloco dell’uomo nell’immobile.

Cassazione penale sez. VI – 12/09/2022, n. 36775

L’articolo 2 della legge 27 settembre 2021 – n. 134 ha modificato il testo del comma 2, lettera l-ter, dell’articolo 380 del Cpp, sull’arresto obbligatorio in flagranza, aggiungendo, al preesistente richiamo al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed a quello di atti persecutori, il riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsti dall’articolo 387 bis del Cp. Di conseguenza, l’arresto obbligatorio in flagranza è attualmente disposto per tale ultima fattispecie, nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall’articolo 380 comma 1, del Cpp.

Cassazione penale sez. VI, 28/04/2023, n. 24351

Il divieto di avvicinamento alla p.o. rientra fra le prescrizioni accessorie all’allontanamento dalla casa familiare

«Il divieto di avvicinamento alla persona offesa rientra tra le prescrizioni accessorie all’allontanamento della casa familiare di cui all’art. 282-bis, comma 2, c.p.p., laddove attribuisce al giudice il potere di conformare la misura attraverso l’indicazione delle relative modalità e limitazioni.»

Cassazione penale sez. VI – 28/03/2023, n. 19442

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 387-bis del Cp, introdotto dalla legge 19 luglio 2019 – n. 69, è ininfluente l’assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l’improcedibilità per remissione della querela o l’eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo, perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Del resto, la ratio della norma incriminatrice corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 69 del 2019, allorché vengano applicate misure cautelari non custodiali (articoli 282-bis e 282-ter del Cpp) o la misura precautelare di cui all’articolo 384-bis del Cpp, che sono fondate esclusivamente proprio sulla spontanea osservanza dell’indagato/imputato.

Tribunale – Trieste, 29/05/2023, n. 672

Il destinatario della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p. che impone di non avvicinarsi alla compagna che venga rinvenuto in un luogo che veniva indicato dallo stesso in occasione di una richiesta di intervento dei Carabinieri per dissidi tra fidanzati sfociati nel suo stesso ferimento e successivamente veniva rintracciata anche la p.o. del provvedimento cautelare all’interno della propria abitazione intenta a pulire il pavimento da tracce ematiche, evidenzia la volontarietà e la consapevolezza di aver violato il provvedimento cautelare di cui è destinatario integrando così il reato di cui all’art. 387 bis c.p. per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla p.o..

Tribunale Trieste, 04/10/2022, n.1463

La non consapevolezza e volontarietà di incontrare la vittima non consente di ritenere sussistente il reato ex art. 387 bis c.p..

Non può ritenersi integrato il reato di cui all’art. 387 bis c.p. nella condotta dell’imputato che pur avendo percorso un determinato tratto di strada in cui era (nei paraggi) presente la ex compagna, non abbia scelto quel percorso con la finalità propria di incontrare la persona offesa e nella consapevolezza di incontrarla, non emergendo elemento probatorio alcuno in tal senso; avendo piuttosto scelto quel percorso per un incontro di lavoro.